Diritto e responsabilità contabile
Al contenzioso in materia di responsabilità contabile sono soggetti tutti coloro che, nell’ambito di un rapporto di impiego o di servizio con una pubblica amministrazione, sono accusati di aver cagionato per dolo o colpa grave un pregiudizio economico all’ente pubblico.
Nell’ambito del processo contabile lo studio Telchini-Mayr-D'Abbiero ha assistito in entrambi i gradi di giudizio pubblici funzionari appartenenti alle strutture apicali di Comuni, Provincie e Regioni, nonché privati cittadini legati all’Amministrazione da rapporti di servizio di natura contrattuale.
I presupposti della responsabilità contabile, enunciati dapprima dall’art. 52 del R.D. 12.7.1934 n. 1214 e successivamente dall’art. 1 della Legge n. 20/1994, sono:
- La condotta antigiuridica da parte di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di impiego o servizio, commessa nello svolgimento di attività riconducibili a fini istituzionali.
- La sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave in capo all’agente.
- La ricorrenza di un danno concreto ed economicamente apprezzabile per l’erario.
- Il nesso di causalità tra condotta e l’evento di danno.
L’azione è esercitata dal Procuratore Regionale ed il giudizio si celebra avanti la Corte dei Conti competente per territorio.
Sotto il profilo temporale, la contestazione di danno erariale è sottoposta a termini decadenziali predefiniti dal legislatore: “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta” (Art. 1 comma 2 della legge 20/1994).
La recente riforma del processo contabile attuata con il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 ha riordinato il frastagliato assetto normativo sotto un unico “Codice di giustizia contabile”, attualizzando le precedenti disposizioni alla luce dei principi del giusto processo, nonché elevando le garanzie processuali a tutela degli incolpati.
Il giudizio di responsabilità amministrativo contabile
Il giudizio prevede una prima fase pre-processuale (cfr. Parte II Titolo I del D.Lgs. 174/2016) ad impulso del Procuratore Regionale il quale, ricevuta la notizia di danno erariale che ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 174/2016 deve essere “specifica e concreta”, avvia l’istruttoria del fascicolo delegando se del caso l’attività di accertamento alla Guardia di Finanza che può procedere anche ad ispezioni, sequestri documentali ed audizioni personali. In tale contesto il diritto di difesa è garantito dalla facoltà di proporre reclamo avanti la Sezione giurisdizionale avverso i provvedimenti ablativi (art. 62 D.Lgs. 174/2016).
La fase istruttoria può concludersi con l’immediata archiviazione per inconsistenza della notizia di danno, ovvero con un “invito a dedurre” che consiste in un formale atto di costituzione in mora dell’incolpato il quale viene invitato a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 45 giorni dalla notifica dell’atto. L’art. 67 D.Lgs. 174/2016 precisa che nell’invito a dedurre devono essere “esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato”.
L’incolpato, che in questa fase è invitato a farsi assistere da un difensore, può dunque replicare alle contestazioni presentando le controdeduzioni e producendo documentazione a propria discolpa, nonché chiedere di essere sentito personalmente dal Procuratore Regionale.
Il Pubblico Ministero erariale potrà quindi archiviare il procedimento in ragione degli argomenti difensivi presentati, oppure emettere l’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, che viene notificato all’incolpato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza davanti alla Corte in funzione giurisdizionale.
La fase in contraddittorio davanti alla Corte vede protagonista la difesa, che si costituisce in giudizio verificando la correttezza della procedura e opponendo le necessarie eccezioni di rito. In questa fase si espongono le difese scritte che anticipano tutti gli argomenti di merito e le conclusioni che saranno poi oggetto della discussione, ed è necessario allegare tutti i mezzi di prova che nel giudizio contabile sono essenzialmente di natura documentale.
L’udienza di discussione è il momento centrale del giudizio in quanto le argomentazioni fino a quel momento esposte solo in forma scritta vengono trattate in contraddittorio, sviluppando sotto il profilo logico e giuridico gli argomenti delle difese scritte. É in questa fase decisiva che si forma il convincimento della Corte, la quale al termine degli interventi orali si riunisce in camera di consiglio per deliberare la sentenza, che verrà poi depositata in cancelleria e comunicata alle parti.
Avverso la sentenza di primo grado, con la quale la Corte territoriale pronuncia la condanna del convenuto al versamento di un importo a titolo di danno erariale oppure lo assolve dall’incolpazione, la parte soccombente può presentare appello davanti alla Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello con sede in Roma.